In scadenza con la dichiarazione dei redditi

Il Ministero delle Attività Produttive, ha determinato gli importi del diritto annuale da versare alle Camere di Commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese; gli importi non hanno subìto modifiche rispetto al 2012.
Sono tenute al pagamento del diritto annuale le imprese che al 1° gennaio dell’anno di riferimento sono iscritte o annotate nel Registro Imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento. 

Sono soggette al versamento del diritto annuale anche le imprese in stato di amministrazione straordinaria, almeno fino a quando  è autorizzato l’esercizio d’impresa.

Inoltre sono obbligate al versamento
le imprese che si trovano in stato di liquidazione alla data del 1° gennaio e le imprese che, pur avendo cessato l’attività, hanno presentato la denuncia di cancellazione dopo il 30 gennaio dell’anno in corso.
L’eventuale iscrizione con effetto retroattivo, anche riferito ad anni precedenti, non rileva ai fini del diritto annuale.

Sono soggetti al pagamento anche le Associazioni o similari iscritti solo al R.E.A.
Il versamento, nella maggioranza dei casi, deve essere effettuato con modello F24 e con possibilità di compensazione con eventuali crediti di tributi a favore del contribuente, entro il 17 giugno 2013 oppure entro il 16 luglio 2013, aggiungendo lo 0,4%  del diritto dovuto. 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi presso gli uffici CNA Forlì-Cesena, servizio Creaimpresa.