Il Regolamento Europeo sui Prodotti Cosmetici (Reg. CE 1223/2009) ha aggiornato la disciplina relativa alla produzione e vendita di tali prodotti, fissando elevati requisiti di sicurezza a tutela del Consumatore; i prodotti cosmetici immessi sul mercato europeo devono conformarsi alle Good Manufacturing Practices (GMP) – Pratiche di Buona Fabbricazione, descritte dalla norma tecnica ISO 22716. Consistono in un insieme di istruzioni pratiche, regole operative e linee guida organizzative specificatamente rivolte alla regolamentazione di criticità tecniche, amministrative e di personale che possono influire sulla qualità del prodotto. 

Le GMP sono applicabili sia ai cosmetici fabbricati all’interno dell’Unione Europea sia a quelli importati. L’11 luglio 2013, il rispetto di questi requisiti diventerà cogente e l’adozione della norma armonizzata UNI EN ISO 22716 sarà fondamentale per dimostrare la conformità dei cosmetici messi in circolazione nel territorio dei Paesi dell’UE, con i requisiti di cui al Regolamento 1223/2009. Norma che, includendo anche le attività di controllo, conservazione e spedizione, coinvolgerà i produttori di cosmetici ma anche gli importatori ed i distributori. Regolamento in vigore già dal 2010, ma le disposizioni saranno completamente operative dall’11/7/2013. Con tale normativa vengono introdotte diverse novità. E’ previsto che “gli effetti indesiderabili gravi, conseguenti all’uso di prodotti cosmetici, dovrebbero essere notificati e le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di chiedere al responsabile un elenco dei prodotti cosmetici contenenti sostanze in merito alle quali sussistono seri dubbi in termini di sicurezza”. All’articolo 23 si sancisce l’obbligo di notificare gli eventi indesiderati gravi, da parte della persona responsabile e dei distributori, all’Autorità competente dello Stato membro nel quale sono stati riscontrati effetti indesiderabili gravi. La notifica di tali eventi è prevista anche da parte degli utilizzatori finali o dei professionisti del settore sanitario che dovessero rilevare tali effetti derivanti dall’uso di cosmetici. 

CNA Benessere e Sanità ha sviluppato iniziative, in questi anni, per informare e sensibilizzare estetisti e acconciatori affinché segnalino eventuali effetti avversi derivanti dall’applicazione di cosmetici, coinvolgendo distributori e produttori con idonee segnalazioni ma anche CNA per valutare l’opportunità di inviare report ai Ministeri competenti. 

Di seguito un breve glossario:

Cosmetovigilanza: raccolta, valutazione e monitoraggio di segnalazioni spontanee di eventi indesiderabili osservati durante o dopo l’uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico. Insieme ad altri strumenti, la cosmetovigilanza contribuisce alla sorveglianza post market.  

Effetto indesiderabile: una reazione avversa per la salute umana derivante dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico.  

Effetto indesiderabile grave: un effetto indesiderabile che induce incapacità funzionale temporanea o permanente, disabilità, ospedalizzazione, anomalie congenite, rischi mortali immediati o decesso.

Per informazioni:

Remo Ruffilli
tel. 0543 770285 – email: remo.ruffilli@cnafc.it