La circolare inizialmente ricorda che l’articolo 22 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012) ha previsto che le compagnie assicurative debbano stipulare contratti di assicurazione obbligatoria R.C.A. di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati.
 
Quindi precisa che l’assicurazione deve:
a) avvisare il contraente della scadenza del contratto con un preavviso di almeno 30 giorni;
b) mantenere operante la garanzia assicurativa fino al momento in cui sarà sottoscritta una nuova polizza ovvero fino al 15° giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
 
Questo è il punto essenziale: è la stessa norma a prevedere espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un limitato periodo di 15 giorni dalla scadenza.
 
Di conseguenza non è più sanzionabile ai sensi degli articoli 180 e 181 del C.d.S. la circolazione del veicolo con certificato e contrassegno assicurativo scaduti, visto che la garanzia assicurativa è estesa in ogni caso fino (e non oltre) il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto
 
Si allega la circolare e si consiglia di stamparla e di tenerla sui mezzi!

Per ogni chiarimento:

Lorenzo Corallini, presso CNA FITA,
Via dell’Arrigoni 256 – Pievesistina di Cesena. 
Tel 0547‐317525. cell. 345‐9056540