Con la circolare n. 5/2013 emanata il 21.01.2013, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo per una corretta applicazione delle sanzioni ed aiuta a comprendere alcuni passaggi fondamentali del contratto.
Nella circolare viene chiarito il grado di responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo formativo. Rispetto a ciascuna tipologia di apprendistato vengono messi in evidenza i "margini" della responsabilità datoriale in merito agli obblighi formativi, in quanto solo rispetto a tali "margini" della responsabilità è possibile un intervento ispettivo volto a ripristinare un corretto svolgimento del rapporto di apprendistato ovvero l’applicazione del regime sanzionatorio indicato.
Per il personale ispettivo è indispensabile ai fini di un corretto adempimento degli obblighi formativi valutare la possibilità di recuperare il debito formativo accumulato.
Secondo la riforma, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere equivale a 3 per ogni 2 lavoratori specializzati e qualificati nell’azienda stessa. Le PMI con meno di 10 addetti possono, invece, assumere 1 apprendista per ogni lavoratore specializzato. In caso di aziende prive di dipendenti qualificati possono assumere comunque fino a 3 apprendisti.
Va ulteriormente spiegato il funzionamento degli oneri di stabilizzazione, ricordando che occorre verificare se il numero dei rapporti "trasformati" nel corso dei 36 mesi precedenti tale assunzione sia almeno pari al 30% dei rapporti avviati nello stesso periodo. Da notare che tale percentuale è temporanea e che a partire dal 2015 non sarà più sufficiente per rispettare gli oneri di stabilizzazione. Infatti, a partire dal 2015 la percentuale di stabilizzazioni da rispettare sarà del 50%. Sono esclusi dalla base del computo i rapporti cessati per: recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa.
La circolare ricorda, infine, che non è possibile assumere come apprendista un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuato o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiv