La Legge regionale 285, NORME IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI, pubblicata sul Bollettino Regionale del 21/12/2012,introduce all’art. 9,novità relative alle modalità di applicazione della “Sospensione del Bollo Auto”.
La legge in oggetto introduce la novità che non costituisce più titolo per la sospensione del Bollo Auto la consegna del veicolo ad Imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi,effettuata attraverso procura speciale a vendere.
Costituisce invece titolo per l’interruzione dell’obbligo del pagamento del Bollo Auto la sola regolare cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribienti che ne fanno professionalmente regolare commercio (concessionari/venditori di veicoli) secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati (utilizzo del minipassaggio).
Invitiamo quindi le Aziende a cui la presente è rivolta a prestare particolare attenzione, allorchè si prende in carico un veicola usato da rivendere, prima di procedere alla pratica di sospensione del bollo