Con la pubblicazione del decreto legislativo 192 del 9 novembre 2012 si è, finalmente, concluso l’iter di recepimento della Direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.
Cna esprime soddisfazione per le modifiche introdotte, fortemente sollecitate anche dalla nostra Confederazione, destinate ad innovare le prassi di pagamento nelle transazioni commerciali caratterizzate, in Italia, da tempi eccessivamente lunghi.
Naturalmente occorrerà vigilare sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni, per poterne valutare l’efficacia individuando, se necessario, eventuali miglioramenti.
La nuova disciplina rafforza la tutela dei creditori attraverso una migliore definizione dell’ambito di applicazione, l’introduzione di termini di pagamento non derogabili da parte delle pubbliche amministrazioni e l’irrigidimento dell’impianto sanzionatorio.
Il nuovo decreto distingue, inoltre, tra transazioni commerciali fra imprese e transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni, riconoscendo alla prima tipologia una maggiore flessibilità nei rapporti contrattuali. Nello specifico, le principali novità riguardano:
I termini di pagamento:
• nei contratti fra imprese il termine di pagamento dovrebbe non superare i 60 giorni. Termini superiori devono essere espressamente pattuiti, giustificati e non gravemente iniqui (il precedente decreto nulla prescriveva in merito alla fissazione di termini contrattuali fra imprese);
• nei contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni viene stabilito un termine perentorio di 30 giorni che può essere prorogato fino a un massimo di 60 giorni nel caso in cui la transazione riguardi amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale e commerciale o enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.
Gli interessi di mora
• il tasso di interesse legale di mora viene calcolato sulla base del tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali (precedentemente era prevista una maggiorazione di 7 punti);
• nel contratto fra imprese e pubbliche amministrazioni è fatto divieto di fissare un tasso di interesse moratorio inferiore al tasso di interesse legale di mora;
• nei contratti fra imprese piò essere stabilito un tasso di interesse moratorio diverso da quello legale purché sia concordato tra le parti e non sia iniquo;
• gli interessi si applicano automaticamente, una volta superati i tempi contrattuali, non presupponendo una esplicita richiesta al debitore;
• si stabilisce un risarcimento forfettario a favore del creditore di 40 euro e il diritto al risarcimento per le spese sostenute per il recupero del credito;
Le clausole e le prassi inique
• si definiscono espressamente i criteri per stabilire se una clausola contrattuale o una prassi possano essere considerate inique o gravemente inique per il creditore rendendo, in quest’ultimo caso,automaticamente nullo il contratto;
• viene ribadito il ruolo di tutela degli interessi collettivi, affidato alle associazioni di categoria, laddove non siano rispettate le condizioni di pagamento, quelle sugli interessi moratori o sul risarcimento dei costi di recupero.
Il decreto lascia, però, alcuni aspetti ancora non chiariti.
Ci riferiamo, in particolare, alla mancanza di un esplicito riferimento ai lavori pubblici, nell’ambito della definizione delle transazioni commerciali (relative alla fornitura di merci e alla prestazione di servizi dietro corrispettivo) oggetto delle disciplina. Ciò avrebbe consentito di superare i dubbi interpretativi, sollevati dal vigente Decreto 231/2002, relativi all’inclusione tra i destinatari della norma delle imprese di costruzioni che operano nella realizzazione di opere.
A tal proposito, va sottolineato che la direttiva nella parte introduttiva fa espresso riferimento all’inclusione della “progettazione ed esecuzione di opere ed edifici pubblici, nonché di lavori di ingegneria civile” tra le transazioni commerciali soggette alla disciplina sui ritardi di pagamento.
Sarà, pertanto, necessaria l’emanazione di una norma di raccordo fra le disposizioni che regolano i rapporti contrattuali nel settore dei lavori pubblici (contenute nel Codice dei contratti pubblici e relativo regolamento) e quanto previsto nel nuovo D. Lgs 192/2012.
Altra questione aperta è quella relativa al ruolo dell’Autorità garante per la concorrenza richiamato all’interno dello “Statuto delle Imprese” nella parte in cui detta i criteri di delega.
Nel Decreto legislativo manca l’attribuzione all’Autorità del potere di intervento, di indagine e sanzionatorio, nei confronti di grandi imprese che attuano comportamenti illeciti.
Va, tuttavia, evidenziato come lo Statuto stesso abbia incluso le violazioni reiterate alla disciplina sui pagamenti tra le azioni di abuso di dipendenza economica, assoggettandole al potere di controllo e di sanzione affidato dalla Legge 192/1998 (Disciplina della subfornitura) alla Autorità garante della concorrenza.
Va, inoltre, ricordato che, nella Direttiva 2011/7/EU, si fa esplicito riferimento alla necessità di una verifica dell’attuazione della stessa e si richiede agli Stati membri di garantire la trasparenza e la sensibilizzazione delle imprese relativamente agli strumenti di cui esse possono disporre contro i ritardi nei pagamenti (art 8).
Il D. Lgs 192/2012 non prevede alcun intervento in tale direzione. Riteniamo che l’azione di sensibilizzazione e trasparenza debba essere, comunque, un impegno da rispettare e, in tal senso, consideriamo importante il ruolo che le associazioni di rappresentanza possono svolgere anche nella fase di verifica e di monitoraggio.
Infine, nel garantire una effettiva applicabilità ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, occorre evitare il rischio che queste, non potendo assicurare il rispetto dei termini di legge nella attuale criticità del bilancio statale, limitino significativamente o addirittura arrestino il normale processo di acquisto di beni, servizi e realizzazione di opere.
Per far fronte a tale eventualità riteniamo necessario intervenire, da un lato, attraverso una modifica delle regole di contabilità nazionale che consenta di allineare i bilanci di competenza a quelli di cassa, dall’altro, attraverso la revisione del patto di stabilità interno che consenta alle amministrazioni locali “virtuose” di assumere impegni di spesa senza sforare i parametri imposti dal patto stesso.
Da un punto di vista procedurale, è opportuno sottolineare che il Governo, per rispettare l’impegno assunto di dare attuazione alle nuove norme sui ritardi di pagamento prima del termine del 15 marzo indicato dalla Direttiva, si è avvalso della delega contenuta nell’art. 10 della Legge n. 180/2011 “Statuto delle Imprese” (nota come “Legge Vignali”) operando, a nostro parere, alcune forzature sul processo deliberativo.
In primo luogo, contrariamente alla prassi, il recepimento non è avvenuto attraverso la Legge Comunitaria: quella del 2011, che conteneva la norma, è tuttora bloccata in Parlamento.
Inoltre, il Governo non ha richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, relativamente alle modifiche apportate, nell’attuazione della delega, al vigente D. lgs 231/2002.