L’impegno di CNA per le aziende con piccoli cantieri, a far contemplare semplificazioni, in deroga al piano di utilizzo, nel prossimo decreto semplificazioni bis.

Sedici articoli più nove allegati. È questa la consistenza del nuovo regolamento sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2012 come decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
Il decreto riguarda l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto nell’ambito di reinterri, riempimenti, ripascimenti, uso nei processi produttivi. La sua entrata in vigore stabilisce l’abrogazione dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 riguardante lo stesso argomento.
Per gestire i materiali di scavo come sottoprodotti, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori nell’ambito dei quali è previsto lo scavo, il soggetto proponente presenta il piano di utilizzo (PU) all’autorità competente al rilascio dell’assenso amministrativo alla realizzazione dell’opera per la cui esecuzione è previsto lo scavo.
Entro novanta giorni l’autorità competente approva o rigetta il piano di utilizzo; in questi novanta giorni può essere chiesto ad ARPA di verificare, a spese del soggetto proponente, la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto dei materiali di scavo, anche prevedendo un’indagine in contradditorio.
Salvo deroghe, l’inizio dei lavori di esecuzione del piano deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano stesso. Allo scadere dei tempi di validità del piano, i materiali di scavo non possono più essere qualificati come sottoprodotti, bensì come rifiuti e devono quindi essere gestiti secondo la disciplina di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Due mesi prima della scadenza del piano, è possibile presentare un nuovo piano di utilizzo della durata massima di un anno.
Al termine dei lavori, l’esecutore dovrà trasmettere all’autorità che ha approvato il piano di utilizzo la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU), consistente in un’autocertificazione che attesti l’avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità al piano stesso entro il termine di validità del piano.
Il piano di utilizzo è conservato per cinque anni presso il sito di produzione del materiale di scavo o presso la sede legale del proponente e dell’esecutore.
Ciò che balza subito agli occhi, per le nostre imprese, è che  non si evidenzia, ad oggi, alcuna  possibilità di attuare procedure semplificate/autocertificazioni per i piccoli cantieri, la cui produzione non superi i 6000 metri cubi di materiale e non superino determinate concentrazioni di soglie di contaminazione, evitando così di presentare il PU, come invece era previsto nelle bozze del decreto.
In tal senso CNA è impegnata a far sì che nel prossimo decreto semplificazioni bis, in deroga al piano di utilizzo, sia prevista, per le aziende di cui sopra, la possibilità di ottemperare alla legge anche tramite la presentazione di autocertificazioni, senza dover ricorrere alla pesantezza burocratica, ai tempi  e ai costi previsti dai piani di utilizzo.