Il Garante, dopo essersi espresso più volte in maniera non ufficiale tramite interviste rilasciate a quotidiani, interviene per chiarire che le modifiche introdotte dall’art. 40, comma 2, del D.L. 201/2011, che ha sottratto le persone giuridiche, enti associazioni dall’applicazione delle norme del Codice della privacy, non si applicano al telemarketing.
Vi ha ora provveduto col Provvedimento 20 settembre 2012 titolato: “Provvedimento in ordine all’applicabilità alle persone giuridiche del Codice in materia di protezione dei dati personali a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 201/2011”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Anche per le persone giuridiche vige infatti la disciplina che pone il divieto delle telefonate promozionali nei confronti dei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, iscrittesi al registro delle opposizioni.
La motivazione è che le persone giuridiche rientrano nella definizione introdotta di "contraente" e, in particolare, nel quadro di adempimenti e tutele contenuti nella parte speciale del Codice relativa alle Comunicazioni elettroniche (Titolo X) di derivazione quasi totale della Direttiva comunitaria 2002/58/Ce.
Nel Provvedimento il Garante coglie però anche l’occasione per rimarcare le permanenti incongruenze apportate con lo stillicidio delle modifiche, quali ad esempio: il trattamento dei dati dell’impresa senza più consenso informato; la violazione delle norme del registro senza che l’impresa possa tutelarsi se non in sede giudiziaria; l’impossibilità per l’impresa di proporre segnalazioni, reclami e ricorsi davanti all’Authority. Consegue l’invito al Governo ed al Parlamento di valutare i presupposti per l’adozione di opportuni provvedimenti di competenza.