Il Legislatore, con il Decreto “Sviluppo 2012” (L. 7.8.2012 n. 134) ha riformulato la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti e subappalti di opere, forniture e servizi, relativamente a ritenute da lavoro dipendente e IVA. Le nuove disposizioni si applicano solo per i contratti di appalto e subappalto stipulati dal 12/8/2012 e SOLAMENTE in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre riferiti a contratti conclusi dal 12/8/2012.

RESPONSABILITA’ APPALTATORE
L’appaltatore risponde, in solido con il subappaltatore, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore, limitatamente all’ammontare del corrispettivo dovuto.
L’appaltatore può liberarsi da questa responsabilità se acquisisce dal subappaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti fiscali sono stati correttamente eseguiti.
L’attestazione può essere rilasciata alternativamente attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui il subappaltatore attesta l’avvenuto pagamento oppure tramite asseverazione del centro di assistenza fiscale (CAF) ovvero di iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. L’appaltatore, fino all’esibizione della documentazione richiesta, può sospendere il pagamento del corrispettivo.

RESPONSABILITA’ del COMMITTENTE
Per il committente non è prevista una responsabilità solidale riguardante il versamento delle ritenute e dell’IVA ma una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 200.000. Il committente, per evitare la sanzione deve
procedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore solo dopo esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti, con termini scaduti inerenti alle ritenute fiscali sui compensi da lavoro dipendente e all’IVA, su fatture dell’appalto, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Se tale documentazione non viene esibita, il committente può sospendere il pagamento fino alla sua presentazione.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE RETRIBUZIONI, TFR CONTRIBUTI E PREMI
Si ricorda, inoltre, che il regime di responsabilità solidale non opera solo con gli adempimenti di natura fiscale come indicato in precedenza, ma ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, il Committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite
di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni, le quote di TFR, nonché i contributi INPS e i premi INAIL, per il periodo dell’appalto.
I Contratti collettivi devono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, per sollevare dalla responsabilità solidale il committente e l’appaltatore.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Paghe del proprio ufficio CNA di riferimento