Modifiche europee sull’IVA: navigazione in alto mare

Con la nuova Legge comunitaria “2010” il regime IVA di una serie di operazioni legate al settore navale ha subìto una modifica decisiva. La norma ha modificato, a partire dal 17 gennaio 2012, l’art. 8 bis del Dpr 633/72 (“operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione”), che disciplina il regime di non imponibilità IVA di una serie, tra le altre, di operazioni legate al settore navale, parificandole alle cessioni alle esportazioni, finora escluse. In sostanza, è stato modificato il regime IVA attualmente in vigore e l’esenzione IVA viene limitata alle sole unità adibite alla navigazione “in alto mare”, accogliendo i rilievi che la Commissione europea aveva avanzato nei confronti del sistema italiano, censurato con procedura di infrazione.

La modifica operata dalla Legge comunitaria ha permesso di chiudere la procedura di infrazione aperta, conformandosi ai rilievi della Commissione Europea, riservando il regime di non imponibilità alle sole operazioni compiute “in alto mare”.

Tuttavia, a seguito della entrata in vigore della modifica, molti operatori hanno fatto notare come la nuova disciplina si ripercuotesse in modo molto forte sui bilanci delle società di trasporto marittimo passeggeri, in particolare su quelle società che operano collegamenti costieri con le isole minori.

In Parlamento era presentata una specifica interrogazione vertente sulla nozione stessa di unità “adibite alla navigazione in alto mare” e l’Agenzia delle Entrate confermava che l’esenzione non sembrava potersi applicare alle navi costiere.

Per rispondere a molte sollecitazioni provenienti da numerosi associati, è stato rivolto uno specifico quesito alla Direzione Generale della Agenzia delle Entrate, in particolare circa il fatto che molti operatori in possesso di unità che possono navigare in alto mare, applicavano in modo estensivo l’esenzione, ritenendo che lo spirito della norma fosse quello di esentare tutte le unità che fossero astrattamente in grado di navigare in alto mare, a prescindere dal loro concreto utilizzo.

La Direzione Generale della Agenzia Entrate ha risposto e precisato, suffragando l’interpretazione già offerta dalla nostra Associazione attraverso i propri consulenti, che l’esenzione si applica solo nel caso e limitatamente all’effettivo utilizzo dell’unità in alto mare e solo con riferimento alle operazioni effettuate in tale ambito.
 

L’autorevole parere, che risolve in modo definitivo i dubbi interpretativi avanzati dal settore, è stato acquisito nell’ambito del servizio CNA Impresa Mare, consulenza specialistica prestata da CNA Forlì-Cesena, a favore dei propri associati del comparto marittimo e della nautica da diporto. Ragion per cui, il servizio CNA Impresa Mare resta a disposizione dei soci, per questa ed altre delucidazioni.