Da sempre "Conto proprio" e "Conto terzi" nel trasporto merci sono due mondi separati da uno spesso muro. Anche se poi, ovviamente in maniera abusiva, ci sono molti contopropristi che lo travalicano per svolgere servizi di trasporto in conto terzi. Capita anche il contrario? Beh, oggi è un’operazione legale e legittima.
Ad affermarlo è addirittura la Cassazione con sentenza n. 13725 del 30 maggio 2012 e depositata il 31 luglio, che riconosce “illegittima la sanzione amministrativa (…) nei confronti di chi svolga attività di trasporto per conto proprio in assenza del relativo titolo abilitativo, ma possegga il titolo per svolgere l’attività di trasporto per conto terzi, da ritenersi di contenuto più ampio e, dunque, comprensivo anche del secondo“.
Il ragionamento con cui motiva una tale conclusione (peraltro opposta a quella sostenuta nei gradi di giudizio precedenti) è tutto sommato semplice: chi trasporta in conto terzi deve sottostare a normative specifiche, deve soddisfare condizioni e requisiti puntuali, deve essere organizzato in maniera rigorosa. Insomma, svolge un’attività molto ampia al cui interno può sicuramente essere ricompreso anche il trasporto in conto proprio
In allegato: Sentenza n.13725/12