Una recente sentenza della Cassazione, che riguarda i medici con studio professionale, afferma che questi potranno richiedere rimborsi Irap o, tuttavia, valutare di sospendere il pagamento di tali contributi. Ovviamente la cosa è estendibile alle professioni sanitarie riabilitative e tecnico sanitarie e, comunque, ai profili sanitari, seppure non medici, che abbiano aperto un loro studio professionale in cui ricorrano all’uso di apparecchiature, seppure costose. Si rammenta che la possibilità di richiedere il rimborso Irap, o di sospenderne il pagamento, è subordinata anche all’assenza di altri elementi, quali ad esempio, la presenza di dipendenti e/o collaboratori.

Sentenza Cassazione n. 13048 del 24 luglio 2012. L’utilizzo di una attrezzatura diagnostica costosa, ma necessaria alla propria attività, oltre al riconoscimento di un compenso al proprio sostituto e al commercialista incaricato non bastano ad addebitare l’IRAP al medico. A stabilirlo la Cassazione nell’ordinanza che “bacchetta” i giudici della CTR. In particolare, si legge nelle motivazioni dell’ordinanza, “La motivazione appare contraddittoria, in quanto dopo aver affermato che il contribuente dispone di “telefono, computer, auto, e strumenti medici di diagnosi “cioè degli strumenti indispensabili per esercitare decorosamente la professione medica, soggiunge apoditticamente che “il loro valore appare rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all’esercizio dell’attività professionale”, senza prendere in esame natura e valore degli strumenti (quali risultanti dalia documentazione in atti richiamata nel ricorso) … Si deve infatti anche tener conto della circostanza che gli “strumenti di diagnosi”, per quanto complessi e costosi rientrano nelle attrezzature usuali (o che dovrebbero esserlo) per i medici di base: dal momento che ad essi si chiede di svolgere una delicata funzione di “primo impatto” a difesa della salute pubblica 

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