Finalmente risolto ogni dubbio interpretativo. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 1° giugno 2012 ha rivisto la posizione assunta con la 39/E del 1°luglio 2010, che subordinava alla prescrizione medica la possibilità di detrarre le spese sostenute per le prestazioni fisioterapiche. Al cittadino sarà ora consentita la detraibilità di tali spese, allegando la sola parcella o quietanza del professionista da cui risulti la prestazione eseguita. Ricordiamo che la detraibilità delle prestazioni del fisioterapista, come delle altre Professioni Sanitarie, e tra queste del Tecnico ortopedico, è stata sancita dal collegato alla finanziaria del 2000, dove è stata introdotta la detraibilità fiscale per le cosiddette prestazioni di “assistenza specifica”.
Le figure professionali interessate sono quelle sottoelencate.
“Professioni sanitarie riabilitative", sono incluse le seguenti figure professionali:
a) podologo;
b) fisioterapista;
c) logopedista;
d) ortottista – assistente di oftalmologia;
e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
f) tecnico della riabilitazione psichiatrica;
g) terapista occupazionale;
h) educatore professionale.
"Professioni tecnico sanitarie", articolata in area tecnico diagnostica e area tecnico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:
– area tecnico-diagnostica:
a) tecnico audiometrista;
b) tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
c) tecnico sanitario di radiologia medica;
d) tecnico di neurofisiopatologia.
– area tecnico-assistenziale:
a) tecnico ortopedico;
b) tecnico audioprotesista;
c) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
d) igienista dentale;
e) dietista.

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Remo Ruffilli
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