REG. UE  16/2012 – REQUISITI RELATIVI AGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE CONGELATI e  REG.UE   931/2011 –  RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, di recente emanazione, pongono nuovi adempimenti per gli operatori del settore alimentare dei prodotti di origine animale.

Prima della fase di etichettatura degli alimenti ex D.Lgs 109/92 e s.m.i. o prima della loro ulteriore trasformazione, l’operatore del settore alimentare deve per quanto concernano gli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano, mettere a disposizione del proprio acquirente le seguenti informazioni:

– Data di produzione
– Data di congelamento qualora sia diversa dalla data di produzione

Nota bene: per data di produzione si intende:

a) La data di macellazione delle carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse;
b) La data di uccisione per la selvaggina;
c) La data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici.

Se un alimento proviene da una partita di materie prime con diverse date di produzione e di congelamento vanno indicate entrambi.

La scelta della forma con cui queste informazioni devono essere note resta a discrezione del fornitore di alimenti congelati, basta che siano chiare.

Tale obbligo riguarda le sole fasi di produzione prima della consegna del prodotto al consumatore finale e di conseguenza non sono modificate le disposizioni di etichettatura degli alimenti destinati al consumatore finale stesso.

REQUISITI DI RINTRACCIABILITA’ DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

L’operatore del settore alimentare deve mettere a disposizione dei propri clienti e dell’autorità di controllo le seguenti informazioni aggiuntive a quelle già in vigore in materia di rintracciabilità dei prodotti di origine animale.

a) Una descrizione dettagliata degli alimenti;
b) Il volume o la quantità degli alimenti;
c) Il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
d) Il nome e l’indirizzo dello speditore (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
e) Il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
f) Il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
g) Un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
h) La data di spedizione.

Le informazioni in questione devono essere aggiornate su base giornaliera e mantenute a disposizione finchè si possa presumere che gli alimenti siano stati consumati. Anche in tal caso l’obbligo riguarda solo le fasi di produzione antecedenti la consegna dei prodotti al consumatore finale.

Per informazioni:
Laura Pedulli
tel 0543.770175
e-mail laura.pedulli@cnafc.it