Il Ministero dell’Ambiente chiarisce le caratteristiche che devono possedere i sacchetti in plastica commercializzabili realizzati con materiali compostabili da quelli costituiti da altri polimeri (non compostabili).
Il 22 maggio u.s. il Min. Amb. ha risposto all’interrogazione n. 3-02871 circa l’interpretazione dell’art. 2 del D.L. n. 2/2012, conv. con modific. nella L. 28/2012, relativo alla commercializzazione dei sacchetti di plastica.
Il Ministero ha chiarito che la norma, al c. 1, stabilisce che i sacchetti commercializzabili realizzati con materiali compostabili devono essere conformi alla normativa UNI EN 13432:2002; mentre quelli realizzabili con altri polimeri (non compostabili) devono avere uno spessore minimo che varia da 60 a 200 micron a seconda del fatto che siano o meno destinati all’uso alimentare e che la maniglia del sacchetto sia interna o esterna.
ll Ministero continua poi sottolineando che detta norma deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto dal c. 3 del medesimo articolo, il quale prevede che i sacchi realizzati con polimeri non compostabili devono contenere una percentuale di plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata di almeno il 10% e di almeno il 30% se trattasi di sacchi destinati al trasporto di alimenti. Ne deriva che i sacchetti realizzati con materiali non compostabili devono soddisfare sia i requisiti di cui al c. 1, sia quelli di cui al c. 3: sottolinea infatti il Ministero che “Il c. 3 aggiunge un’ulteriore specifica tecnica a cui devono rispondere i sacchi per essere commercializzati e cioè che debbano contenere plastica riciclata. Il fatto che le buste siano realizzate con plastica riciclata nelle percentuali previste al c. 3 non esime però dall’osservanza dei requisiti di cui al c. 1 in quanto a tipo di maniglia e spessore”.