Dallo scorso 17 gennaio 2012 è in vigore una importante modifica del regime fiscale attualmente vigente per il settore navale: con la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010", approvata in via definitiva dal Senato il 30 novembre 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 1, del 2 gennaio 2012, è stato, infatti, modificato l’art.8 bis del Dpr 633/72, che disciplina il regime di non imponibilità IVA di una serie di operazioni legate al settore navale.

Più in particolare, viene abolito il regime di non imponibilità IVA per tutte le operazioni che riguardano navi e aeromobili commerciali, ora limitato alle sole navi da guerra adibite alla navigazione in alto mare.
Il trattamento agevolato viene mantenuto esclusivamente per le cessioni di navi adibite alla pesca costiera e per le operazioni di salvataggio ed assistenza in mare a prescindere dalla destinazione delle stesse alla navigazione in alto mare.
Altre modifiche riguardano il vettovagliamento e le prestazioni di servizi relative alle navi e agli aeromobili commerciali.

La modifica trae origine dal deferimento, avvenuto il 24 novembre 2011, da parte della Commissione europea alla Corte di Giustizia della esenzione IVA, così come applicata dallo Stato italiano.
A norma della direttiva IVA, infatti, l ‘esenzione predetta può essere concessa, a talune condizioni, al rifornimento e al vettovagliamento delle navi utilizzate in alto mare; l’esenzione IVA può essere concessa anche per la cessione, la trasformazione, la riparazione, la manutenzione, il noleggio e la locazione di tali navi.
L ‘esenzione prevista dalla legislazione italiana, invece, secondo la Commissione, non è conforme a quanto consentito dalla direttiva: essa è infatti consentita anche alle navi commerciali che non navigano in alto mare e alle navi destinate ad enti pubblici. In senso, invece, meno favorevole, la disciplina  italiana esclude alcuni servizi che dovrebbero essere coperti dall’esenzione, ad esempio il carico e lo scarico di navi che navigano in alto mare.

La Commissione, nel proprio comunicato ha osservato che se uno Stato membro estende l’applicazione delle esenzioni crea una disparità tra gli Stati membri, con immediate conseguenze anticoncorrenziali.
Inoltre, l’errata applicazione dell’esenzione può comportare una diminuzione del gettito, con conseguenze sul bilancio UE.
La modifica operata dalla Legge comunitaria è volta, dunque, a chiudere la procedura di infrazione aperta, conformandosi ai rilievi della Commissione.
Si allegano il Testo della Legge comunitaria e il nuovo articolo 8 bis così come modificato.

– Scarica il nuovo testo dell’Articolo 8 bis (fonte della modifica)
– Scarica la Legge comunitaria (fonte dell’art. 8 bis cosi come modificato).