L’art.31 della “Manovra Monti” sembra aver raggiunto il risultato, nel nome della promozione e tutela della concorrenza, della completa liberalizzazione degli orari per gli esercizi commerciali e di somministrazione in tutti i comuni d’Italia.

La liberalizzazione è dunque permanente e valevole in tutte le regioni, ed anche se la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sul ricorso promosso da due regioni , il legislatore ha giustificato la disposizione con la necessità di adeguarsi alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.
La finalità complessiva è dunque quella di dichiarare l’assoluta libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente compreso l’ambiente urbano e dei beni culturali.

In quanto materia di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni e gli enti locali dovranno necessariamente adeguare le proprie leggi ed atti al nuovo principio entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

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Laura Pedulli tel. 0543 770175 – email: laura.pedulli@cnafc.it