Il Decreto non scioglie però – né lo poteva – il nodo relativo a quale sarà il limite di tonnellaggio che fa scattar l’obbligo di adeguamento alle norme europee (1,5 ton. o 3,5 ton.?), né quello relativo all’entità della capacità finanziaria da dimostrare (50.000 Euro + 5.000 Euro per ogni ulteriore automezzo o 9.000 Euro quando solo un veicolo è utilizzato e 5.000 Euro per ogni veicolo supplementare utilizzato?).
A tal proposito il Decreto si limita a ritenere "necessario – a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del Regolamento (CE) 1071/2009, di fare salva la disciplina in materia di accesso alla professione già recata dal D. Lgs. 22/12/2000 n. 395, nonché l’assetto normativo vigente",
Detto ciò, il vero cuore del Decreto, che ne giustifica l’urgenza è costituito – come spesso accade nel nostro Paese – dall’art. 12, che reca "DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE". In questo articolo, sostanzialmente si afferma che:
1.Il Registro elettronico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività è, in questa prima fase, nulla di diverso dall’unione dell’attuale Albo dell’autotrasporto, che attesta quali siano le imprese iscritte, e della memoria informatica della Motorizzazione Civile relativa alle imprese autorizzate all’esercizio della professione avendo veicoli immatricolati;
2.La creazione del Registro, che avviene in questo modo, non può che essere provvisoria, in quanto occorrerà verificare successivamente se tutte le imprese che vi figurano abbiano o meno i nuovi requisiti previsti dal Regolamento UE;
3.Nel frattempo tutte le imprese che fino ad ora esercitavano la professione potranno continuare a farlo. Comprese le imprese con veicoli di piccola portata, con betoniere, spurghi o compattatori (finora dispensate dalla dimostrazione dei requisiti di capacità finanziaria e professionale ) che non siano state in grado, entro il 4 dicembre, di uniformarsi ai nuovi requisiti richiesti dalla UE;
4.Le imprese sopra indicate, che avrebbero dovuto dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria entro e non oltre il 4 dcembre, potranno farlo secondo le procedure che saranno stabilite con un successivo Decreto (che sarà, a sua volta, emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’odierno decreto Dirigenziale) e solo ove continuasse a permanere una situazione di non rispondenza ai nuovi requisiti, l’impresa inadempiente verrà cancellata dall’Albo e quindi inibita dal continuare ad esercitare la professione.
5.Potranno continuare ad esercitare provvisoriamente l’autotrasporto internazionale le imprese sinora autorizzate a farlo, vuoi perché sino ad ora esentate per portata, vuoi perché riconosciute idonee da un’apposita Commissione istituita, a suo tempo, presso il Ministero.
6.In ogni caso, la verifica, per tutte le imprese, della sussistenza dei requisiti he consentono, secondo le nuove norme UE, di esercitare l’attività (compresa quella di avere una sede effettiva e stabile per l’esercizio dell’attività) dovrà avvenire entro 6 mesi dal 4 dicembre 2011, e cioè entro il 4 giugno 2012.
7.Per il momento, nel caso di omessa comunicazione delle variazioni avvenute all’interno dell’impresa, continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal D. Lgs. 395/2000.
Per informazioni:
Lorenzo Corallini tel 0547 317525 – email lorenzo.corallini@cnafc.it