La Legge Regionale 1/2011, ha imposto l’obbligo di presentazione del DURC da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche.

Si ricorda quindi quanto segue:

1. Tutte le autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche in carico ai Comuni dell’Emilia Romagna sono subordinate alla presentazione annuale del DURC e o della documentazione sostitutiva. La prima scadenza per la presentazione del DURC sarà il 31 gennaio 2012

2. Il DURC non può essere autocertificato Per analogia non si ritiene autocertificabile neppure il certificato dir regolarità contributiva INPS. E’ invece possibile la presentazione di copie autentiche.

3. Le imprese non ancora iscritte al registro imprese devono presentare il DURC entro 180 giorni dall’iscrizione; durante questo intervallo di tempo possono operare, in quanto la LR 1/2011 non prevede la sospensione dell’autorizzazione durante la decorrenza del termine per presentare il DURC, ma solo al revoca in caso di mancata presentazione nei 180 giorni.

4. Fino all’avvenuta attuazione dell’art. 7 della LR 1/2011 il DURC deve essere presentato dall’imprenditore titolare dell’autorizzazione. Da quel momento in poi saranno invece i Comuni ad acquisire in via telematica il documento, fermo restano che essi, di conseguenza, dovranno essere edotti dalle imprese di tute le informazioni necessarie per procedere  alla consultazione informatica delle banche dati INPS e INAIL. In ogni caso , nulla vieta che un Comune proceda sin d’ora, di propria iniziativa, alla verifica telematica della sussistenza del DURC o della documentazione sostitutiva.

Per informazioni:
Laura Pedulli tel. 0543 770175 – email: laura.pedulli@cnafc.it