Con il recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, si introduce a livello nazionale la normativa comunitaria volta a contrastare la criminalità ambientale, prevedendo nuove fattispecie di reati ambientali per i quali verrà applicata la disciplina penale.

La Direttiva è stata recepita con il decreto legislativo 121/2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 177/2011.

Una disposizione particolarmente rilevante riguarda l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali (articolo 2), ai quali viene estesa l’applicazione di  quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001.

Con questa disposizione gli enti e le imprese saranno direttamente responsabili per gli illeciti ambientali previsti dal dlgs 152/2006, per i quali sono previste non solo sanzioni pecuniarie, ma anche misure interdittive.

Il decreto (articolo 4) contiene anche alcune previsioni relative al SISTRI (con riferimento al regime sanzionatorio) e agli adempimenti per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda le sanzioni del SISTRI (applicate dall’inizio dell’operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti, ovvero dal 9 febbraio 2012), viene approvato il sistema di entrata in vigore graduale.
In particolare le sanzioni per la mancata iscrizione saranno:
a) pari al 5 % dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività per ciascuna categoria di operatori, enti o imprese;
b) pari al 50 % dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi ai primi otto.

Il decreto infine abroga l’obbligo (introdotto con il decreto 205/2010 di recepimento della nuova Direttiva rifiuti) di tenuta di un registro di carico e scarico per:

1) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi.

2) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo.

Le nuove sanzioni sono la conseguenza di una scelta chiara dell’Unione Europea in merito alla configurazione del tema ambientale quale bene fondamentale per la comunità, e la sua rilevanza costituzionale ne definisce la portata e indica il modo con cui cittadini e imprese sono chiamati ad una responsabilità primaria nelle relazioni con l’ambiente, le sue risorse primarie e la salute delle popolazioni.