Per quanto concerne il lavoro accessorio (c.d. "buoni lavoro"), sulla base di tali indicazioni, i committenti, fermo restando l’obbligo di effettuare la dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’INPS (sito internet o call center), hanno l’obbligo di inviare una e-mail con la comunicazione di inizio e fine della prestazione, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, all’indirizzo della competente DTL. Per la provincia di Forli’-Cesena, l’indirizzo è il seguente: Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it.

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail. E’ opportuno che i committenti conservino copia delle e-mail trasmesse. I nostri uffici sono a disposizione per fornirvi tutti i chiarimenti necessari.