• lo slittamento fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31/12/2018 dell'applicazione del "doppio regime" e delle sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento del Sistri. Questo significa che fino a tale data rimarrà l'obbligo di utilizzare i formulari, il registro di carico e scarico dei rifiuti e di presentare il MUD e si applicheranno solo le sanzioni riguardanti la gestione non corretta di formulari, registri e MUD;
  • l’obbligo di iscrizione al Sistri e al pagamento del relativo contributo (entro il 30/4/2018), per il quale restano inoltre applicabili le sanzioni relative. Per l'omessa iscrizione e l'omesso pagamento del contributo le sanzioni sono ridotte del 50%, ma solo fino al 31/12/2018 e comunque la data di subentro del nuovo concessionario. Quindi i nuovi importi delle sanzioni applicabili vanno da 7.750 a 46.500 Euro per i rifiuti pericolosi;
  • la proroga fino al 31/12/2018 dell'efficacia del contratto con l'attuale concessionario.

Si ricorda che rientrano nell’obbligo di iscrizione o, se già iscritti, di pagamento del contributo:

  • gli enti e le imprese, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 addetti;
  • gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi a prescindere dal numero di addetti.

Per verificare se un’impresa ha obbligo di iscriversi al Sistri si deve verificare il numero complessivo di dipendenti dell’intera impresa (vanno sommati i dipendenti anche se suddivisi in più unità locali).