Fino al 31/12/2016 non si applicano le sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento del sistema, ad eccezione di quelle relative all’omessa iscrizione e all’omesso pagamento del contributo. La conversione in legge del Decreto Milleproroghe conferma la proroga fino al 31/12/2016 dell’applicazione del cosiddetto "doppio regime" e delle sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento del Sistri.

Quindi, fino a tale data, continueranno ad applicarsi gli adempimenti e le sanzioni del Testo Unico Ambientale, nella forma preesistente l’ultimo correttivo del suddetto TU, relativi a "oneri dei produttori e dei detentori, MUD, registro di carico e scarico e formulario d’identificazione". In sede di conversione in legge sono state introdotte, invece, alcune novità in merito alle sanzioni. In sintesi: – resta confermato che fino al 31/12/2016 non si applicano le sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento del sistema, ad eccezione di quelle relative all’omessa iscrizione e all’omesso pagamento del contributo, applicabili già dal 1/4/2015; – per l’omessa iscrizione e l’omesso pagamento del contributo le sanzioni sono ridotte del 50%, ma solo fino al 31/12/2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta da Consip con bando. Quindi i nuovi importi delle sanzioni applicabili vanno da 7.750 a 46.500 Euro per i rifiuti pericolosi.

IMPRESE SOGGETTE Ricordiamo che tra i soggetti tenuti all’iscrizione ed al pagamento del contributo rientrano: – i produttori di rifiuti pericolosi che hanno più di 10 addetti (da 11 in su) – i gestori di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi – i trasportatori di rifiuti pericolosi – Imprese o enti che effettuano commercio o intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. Il pagamento del contributo è richiesto entro il 30 aprile 2016. Per le imprese soggette, ma non iscritte in precedenza: le iscrizioni possono essere effettuate mediante l’applicazione disponibile sul portale dedicato (www.sistri.it) – iscrizione – iscriviti ora. Nota bene: le imprese già iscritte e attualmente non più soggette non devono versare i contributi.

Per informazioni sul calcolo del contributo e sulle modalità di pagamento contattare il referente Ambiente Sicurezza del vostro Ufficio CNA di riferimento.