Quindi si ritorna alla situazione pre-2017:

  • gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’ art. 86 del TULPS, richiamati dall’art. 63, comma 5, del Dlgs 504/95 ovvero quelli annessi, ad esempio, ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
  • la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
  • ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
  • gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
  • la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici, mense aziendali e spacci annessi ai circoli privati.

DEVONO  dotarsi di licenza dell’Agenzia delle Dogane.

La modifica è in vigore dal 30 giugno 2019: il legislatore non ha previsto né deroghe né tempi di adeguamento per le attività già in esercizio a tale data. Pertanto, dal punto di vista normativo, il Testo Unico Accise stabilisce che dal 30/06/2019 per vendere e/o somministrare alcolici occorre la licenza dell’Agenzia delle Dogane.

Dal punto di vista dell’applicazione concreta della disposizione e al fine di consentire una gestione corretta della richiesta di licenze alle Agenzie territoriali, l’Agenzia delle Dogane centrale deve trasmettere ai propri presidi sul territorio le modalità organizzative della regolarizzazione delle attività già in esercizio.

In attesa di conoscere tali modalità, le imprese potenzialmente interessate che hanno aperto l’attività nel corso del 2018 e che non sono in possesso di licenza UTF, possono contattare gli uffici creaimpresa di CNA Forlì-Cesena

Per informazioni:

Marco Laghi | tel 0543 770108 | marco.laghi@cnafc.it

Laura Pedulli | tel. 0543 770175 | laura.pedulli@cnafc.it