Il Dlgs 106 si occupa di diversi aspetti che non tratteremo in questa sede, il punto che riguarda più da vicino le nostre imprese è, come vedremo, l’articolo 20 relativo alle sanzioni. Una veloce premessa prima di entrare nel merito. Il regolamento europeo 305 prevede che non possano essere immessi sul mercato prodotti da costruzione privi della marcatura CE laddove esista una norma armonizzata relativa a quello specifico prodotto.  Dalla pubblicazione della norma sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea inizia un periodo transitorio, detto “periodo di coesistenza” durante il quale è consentito immettere sul mercato sia prodotti marcati che prodotti non marcati.

Al termine del periodo di coesistenza potranno essere immessi sul mercato   solo i prodotti marcati che dovranno anche essere accompagnati da una “dichiarazione di prestazione”  (o DOP Declaration of Performance) redatta dal fabbricante.

L’ultimo elenco di norme armonizzate pubblicato è reperibile qui (da pag.32)

Fin qui niente di nuovo in realtà, le cose funzionano in questo modo da tempo e per una gran varietà di prodotti e materiali  da costruzione il periodo di coesistenza è terminato già da svariati anni.

Come già accennato la novità del D.Lgs 106 riguarda l’introduzione di pesanti sanzioni, anche penali qualora le violazioni riguardino prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. Da notare che le sanzioni riguardano non solo imprese e direttori dei lavori ma anche i progettisti. Di seguito riportiamo integralmente l’articolo  20

Art. 20

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Il progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Inutile dire quindi che occorre porre particolare attenzione nell’utilizzo di prodotti e materiali conformi al regolamento CPR, le dichiarazioni di prestazione andranno sempre acquisite e attentamente archiviate,  per gli impianti è opportuno allegarne copia alla Dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/08