La nuova disciplina ripristina la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale (c.d. voucher, precedentemente abrogato in data 17 marzo 2017) attraverso l'uso di – due diversi strumenti, con regole parzialmente differenti:

–  il Libretto Famiglia, che potrà essere usato solo dalle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, ad esempio per pagare piccoli lavori domestici, di pulizia, assistenza domiciliare ecc., ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento dal valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora;

–   il  Contratto di Prestazione Occasionale, per tutti gli altri utilizzatori (e quindi anche per le imprese), per "prestazioni di lavoro occasionali"  con determinati limiti di importo. La misura minima oraria del compenso sia pari a 9 euro netti, (cui va sommata la contribuzione previdenziale e assicurativa, per un valore complessivo di 12,37 euro lordi per ogni ora). L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o contact center, una dichiarazione contenente i dati della prestazione, pena l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative (si è in attesa delle istruzioni da parte dell’Inps per la piattaforma procedurale).

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato:

  1. agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

  2. alle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari soggetti;

  3. alle imprese dell'edilizia e di settori affini, esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;

  4. nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

I nostri uffici sono a completa disposizione per ulteriori informazioni.