Le domande vanno presentate all’INPS  per accedere al sostegno economico introdotto dall'articolo 1, co. 353 la (legge 232/2016  bilancio per il 2017), e l’Istituto corrisponderà in unica soluzione,  per evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato dal 1° gennaio 2017.

Il sostegno è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per il bonus bebè di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125) vale a dire la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alla cittadine italiane). Sono ammesse al beneficio anche le cittadine non comunitarie residenti in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
In fase di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
compimento del settimo mese di gravidanza;
nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o affidamento, esclusivamente online
Per i soli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.
Il Patronato EPASA/ITACO è a disposizione di tutte le   imprenditrici e cittadine.