La norma prevede che, il divieto di pagare in contanti la busta paga, vale per tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e, dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile ai:

  • contratti a tempo pieno e part-time, rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente o a chiamata;
  • soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.

La norma è applicabile anche ai compensi per collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti). Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

I nostri Uffici CNA sono a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.