L’Albo Gestori ha approvato alcune Delibere attuative del Nuovo Regolamento che diventano operative dal prossimo 16 ottobre
Tali delibere riguardano i requisiti del Responsabile tecnico e  le modalità con cui saranno svolte le verifiche d’idoneità che sostituiranno i corsi di formazione previsti precedentemente.

Requisiti del Responsabile Tecnico

Per ciascuna categoria e classe, sono riportati i requisiti minimi, costituiti dal superamento di una verifica, da anni di esperienza in base alla classe d’iscrizione e, per le categorie 8, 9 e 10  dal titolo di studio (vedi allegato “A” alla Delibera Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.6/2017).
Gli anni di esperienza sono acquisiti svolgendo una o più delle seguenti funzioni:

  • legale rappresentante di impresa operante nel settore d’attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • responsabile tecnico o direttore tecnico nel settore d’attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • dirigente o funzionario direttivo con responsabilità nel settore  per il quale si richiede l’iscrizione.
  • dipendente in affiancamento al responsabile tecnico.

Possono accedere alle verifiche d’idoneità solo persone in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Verifiche d’idoneità

Le verifiche d’idoneità sono costituite da una verifica iniziale e da una di aggiornamento. Le persone interessate dovranno inviare domanda per via telematica tra 60 e 40 giorni prima della data fissata per la verifica.
Al candidato verrà inviata via mail la conferma dell’iscrizione, riportante anche la data e la sede, almeno 20 giorni prima l’effettuazione della verifica.
La verifica è costituita da 80 quiz a risposta multipla, 40 relativi al modulo obbligatorio generale e 40 relativi al modulo specialistico e può avere una durata massima di 120 minuti. E’ superata al raggiungimento di un punteggio minimo (vedi Delibera Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali n.7/2017).

Validità della verifica ed aggiornamento

L’idoneità conseguita tramite la verifica iniziale ha una validità di 5 anni.
Il Responsabile Tecnico, per ricoprire tale funzione, ogni 5 anni dovrà sostenere una verifica di aggiornamento (un anno prima della scadenza del quinquennio).

Esenzioni dalle verifiche

Sono esentati da tutte le verifiche i legali rappresentanti di imprese che ricoprano anche l’incarico di Responsabile Tecnico e che, al momento della domanda, abbiano maturato un’esperienza nel settore d’attività di almeno 20 anni.

Disposizioni transitorie

I responsabili tecnici di imprese iscritte al 16/10/2017 potranno continuare a ricoprire tale ruolo fino al 16/10/2022.  
Per usufruire di tali disposizioni transitorie occorrerà comunque presentare apposita richiesta e dovranno sostenere la verifica d’aggiornamento a partire dal 2/1/2021.
In caso di variazione categoria e classe, il Responsabile Tecnico dovrà comunque sostenere la verifica iniziale.

Le imprese interessate agli approfondimenti in materia possono rivolgersi a
Roberta Vitali | tel. 0543 770279 | roberta.vitali@cnafc.it