Recependo le novità introdotte dalla legge Cirinnà e dalla sentenza della  Corte Costituzionale n. 213/2016, l’Inps, con recente circolare, ha fornito le modalità applicative per il riconoscimento dei permessi e congedi.
Come vediamo di seguito, la tutela maggiore è stata riconosciuta a favore delle “unioni civili” costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte al’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. Vengono riconosciute meno tutele per le “convivenze di fatto” anch’esse formate sia da persone dello steso sesso, o di sesso diverso, non uniti da matrimonio o da una unione civile.
Si tratta comunque in entrambi  i casi dell’estensione dei diritti di cui godono le famiglie costituite per matrimonio.

I permessi per assistenza a familiari portatori di handicap grave, oggetto della circolare dell’Istituto, riguardano, in particolare, i tre giorni di permesso mensili retribuiti della legge 104/92 e il congedo straordinario, previsto dal Testo Unico sulla tutela della maternità (d.lgs 151/2001).
 L’Inps, quindi, chiarisce che il partner di una Unione civile, che presta assistenza al proprio convivente, può usufruire sia dei permessi per assistere un familiare in condizioni di disabilità grave, sia del congedo straordinario retribuito (fino a un massimo di due anni), secondo le disposizioni stabilite all’articolo 42, comma 5 D.Lgs.151/2001.

Diverso è il trattamento per il convivente di fatto, che presta assistenza al proprio partner, al quale spettano solo i tre giorni di permessi mensili previsti dalla legge n. 104/92.

In particolare, fermo restando il principio del referente unico, il diritto ad usufruire dei permessi della legge 104/92 per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto, al parente o all’ affine entro il secondo grado.
La possibilità di concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado avviene solo qualora i genitori o il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
A questo proposito, l’Inps precisa che, poiché tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altra non si costituisce un rapporto di affinità, il riconoscimento dei permessi 104 avviene unicamente nel caso in cui l’assistenza è rivolta al proprio convivente e non può essere esteso ai suoi parenti, diversamente da quanto avviene nelle coppie unite in matrimonio.

Precisiamo che i permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti.
La domanda per fruire dei permessi va inoltrata, con modalità telematica, all’INPS .
 
Per saperne di più, e per l’invio delle relative domande, rivolgiti al Patronato EPASA/ITACO. Riceverai consulenza e assistenza per ottenere il riconoscimento dei tuoi diritti.