L'INL, per ciascuna tipologia di violazione, ha riportato le conseguenze sanzionatorie alle quali può essere soggetto l'utilizzatore. In sintesi:

1) Superamento del limite economico (2.500 euro) o del limite orario (280 ore)
La violazione dei suddetti limiti comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili e amministrative (le sanzioni non operano per la PA).
2) Acquisizione di prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co
La violazione di questa norma comporta la conversione sin dall'inizio (ex tunc) del rapporto nella tipologia ordinaria di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative relativa, laddove sia accertata la natura subordinata del rapporto.
3) Violazione dell'obbligo di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14 (ad esempio, divieto di ricorso a rapporti occasionali da parte di utilizzatori con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato in forze)
In questi casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 "per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione". In tali ipotesi, ricorda l'Ispettorato, non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e la sanzione ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 è pertanto pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.
Viene precisato che laddove venga riscontrata la violazione degli obblighi in relazione a più lavoratori, pertanto, la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14.
4) Violazione di ulteriori obblighi. Il prestatore di lavoro ha diritto altresì al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali il cui mancato rispetto da parte di qualsiasi utilizzatore comporterà l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro.
5) Maxisanzione per lavoro nero in rapporto con la violazione dell'obbligo preventivo di comunicazione della prestazione occasionale.
L'Ispettorato del Lavoro precisa inoltre che nelle ipotesi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall'Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, con la conseguente possibilità di contestare, laddove sia accertata la natura subordinata del rapporto, l'impiego di lavoratori in nero.
L'ispettorato, pertanto, individua alcuni criteri utili al fine di differenziare le ipotesi di mera violazione degli obblighi di comunicazione dall'ipotesi di rapporti di lavoro "in nero" (mancato superamento dei limiti economici e temporali; presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite
Riferimento: Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 5/2017