ECOBONUS

Le principali novità e modifiche sono le seguenti:

  • proroga della detrazione “maggiorata” del 65% alle spese sostenute fino al 31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017) sulle singole unità immobiliari e conferma della scadenza del 31/12/2021 per quelle eseguite sulle parti comuni di edifici;
  • ad eccezione per le spese relative a:
    A. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
    B. schermature solari
    C. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 811/2013 che godranno, a decorrere dal 1°/01/2018, di una detrazione “depotenziata” del 50%. Stessa misura inferiore spetterà alle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • dal 1/01/2018 nuovi interventi detraibili al 65%, consistenti nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
    A. impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
    B. impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
    C. generatori d’aria calda a condensazione;
  •  solo per il 2018 è detraibile al 65% anche l’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, ma solo in presenza di un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
  •  nuova detrazione “ultra-maggiorata” all’80 – 85% per interventi su parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente a ridurre il rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici (solo per zone sismiche 1-2-3);
  • estensione della facoltà di cedere l’ecobonus anche da parte di soggetti incapienti in riferimento a spese relative a interventi su singole unità immobiliari e non solo, quindi, in riferimento alle parti comuni di edifici condominiali;
  • estensione, a certe condizioni, dell’ecobonus agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), agli enti aventi le medesime finalità sociali e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • rinvio ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed altri Ministeri, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per l’aggiornamento dei requisiti tecnici, dei massimali di costo e di tutte le procedure necessari per accedere all’agevolazione. Fintanto che tali decreti non saranno emanati restano in vigore i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 19/02/2007 e dell’11/03/2008.

 

BONUS RISTRUTTURAZIONE

Viene prorogata la detrazione “maggiorata” del 50% alle spese sostenute fino al 31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017).
Inoltre, il bonus spetterà, a determinate condizioni ma solo in riferimento al sisma-bonus, anche agli Istituti autonomi per le case popolari, agli enti aventi le medesime finalità sociali e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

 

BONUS MOBILI

Viene prorogata la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) alle relative spese sostenute entro il 31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017), a condizione che l’intervento principale cui si “aggancia” il bonus mobili sia iniziato dal 1/01/2017 (in luogo del 1/01/2016).

 

BONUS VERDE o GREEN-BONUS

Viene introdotta per il 2018 la detrazione del 36% da ripartire in 10 quote annue di pari importo, entro un tetto massimo di spesa detraibile di 5.000 euro, per le opere di sistemazione a verde, di realizzazione di coperture a verde, giardini pensili, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi su edifici esistenti. Sono incluse le relative spese di progettazione e di manutenzione.
Il nuovo bonus compete sia in riferimento a opere su singole unità immobiliari che relative a parti comuni condominiali.
E’ necessario che il pagamento delle spese avvenga con sistemi tracciabili.

 

STERILIZZAZIONE INCREMENTO DI ALIQUOTE DELL’IVA. DECORRENZA 1 gennaio 2019

L’aliquota Iva del 10% sarà incrementata di 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020.
L’aliquota Iva del 22% sarà incrementata di 2.2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0.7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0.1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.