Sul punto, Ministero del lavoro e INL hanno esteso, in via interpretativa, l'applicabilità della disposizione che consente di lavorare allo straniero che si trova in Italia in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (art. 5, c. 9-bis, TU Immigrazione), anche all'ipotesi di straniero in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari. In base a quanto previsto dal TU Immigrazione, il permesso di soggiorno per motivi familiari consente già allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato; pertanto, a parere di Ministero e INL, è possibile ampliare anche agli stranieri in attesa del rilascio o del rinnovo della predetta tipologia di permesso di soggiorno, la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo.

Da un punto di vista operativo, il richiedente il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari può iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli altri obblighi di legge, avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno in Italia e della possibilità d'instaurare un rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale che attesta l'invio dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, nei termini di legge.

Riferimenti: Ministero del lavoro e INL, nota n. 4079 del 7 maggio 2018