In data 23 luglio 2018 con provvedimento n. DET- AMB-2018-3797 del 23107/2018, il dirigente responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ha disposto il divieto temporaneo di prelievo idrico dai seguenti corsi d'acqua del territorio di competenza:

  • fiume Savio e affluenti: dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER;
  • torrenti Para, Fanante e Borello e affluenti;
  • fiume Rubicone e affluenti;
  • torrente Pisciatello e affluenti;
  • fiume Ronco-Bidente e affluenti: dalla sorgente fino all'immissione delle acque di scarico del depuratore di Forlì;
  • torrente Bevano e affluenti: dalla sorgente fino all'immissione delle acque del CER; fiume Tevere dalla sorgente al confine Regionale;

Di permettere qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV d cui all'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, il prelievo solo alle seguenti tipologie di utilizzo:

  1. prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
  2. prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
  3. prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo;
  4. colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
  5. colture assoggettate al regime dei Disciplinarì di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);

Di precisare che, qualora la presente sospensiva interessi derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell'art. 58 comma i delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale.
L'efficacia del divieto decorre dal 24 luglio 2018 e terminerà solo a seguito di espressa revoca dello stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nel suddetto corso d'acqua le condizioni di DMV previste dal PTA.
Al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo dì pompe mobili sono obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo.
La violazione alle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo, è punita con la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma da € 103,00 ad € 1.032,00, e, in caso di reiterate violazione, con la revoca immediata deIl'autorizzazione a titolo provvisorio o concessione.