Di seguito si illustrano le principali novità:

  • CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

    Si riduce la durata massima del contratto a termine, che passa dagli attuali 36 mesi a 24 mesi, comprensivi di eventuali proroghe e rinnovi. Il numero di proroghe ammesse sono ridotte da 5 a 4 e, ogni rinnovo a partire dal secondo avrà un costo contributivo aggiuntivo dello 0,50%.

    Può essere stipulato un contratto a tempo determinato, senza causali, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe che superano i 12 mesi di durata e ogni rinnovo successivo al primo contratto, sono ammessi, solo in presenza di una delle seguenti condizioni da indicare per iscritto: -esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori – esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

    Le nuove disposizioni trovano applicazione per i contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione, e nei casi di proroghe e rinnovo anche ai contratti in corso all’entrata in vigore del nuovo decreto.

  • INDENNITA’ LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

    Per frenare i licenziamenti ingiustificati, l’indennizzo riconosciuto ai lavoratori in conseguenza di un licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, sarà aumento da 4 a 6 mensilità minime e da 24 a 36 mensilità massime.

  • SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

    Sono estese al lavoro somministrato le regole previste per il contratto a termine (durata massima, causali, numero di proroghe, e costi più elevati per i rinnovi). Rimangono non applicabili alla somministrazione a tempo determinato i limiti numerici del 20% dell’organico e il diritto di precedenza nelle assunzioni, previsti per i contratti a termine.

  • DELOCALIZZAZIONI

    Per le aziende che hanno ricevuto aiuti di Stato che, delocalizzano le attività prima che siano trascorsi 5 anni dalla fine degli investimenti agevolati, saranno previste sanzioni da 2 a 4 volte il beneficio ricevuto, oltre alla restituzione del beneficio con interessi pari al Tasso di riferimento maggiorato di 5 punti. Viene inoltre previsto il recupero dei benefici anche nel caso avvengano riduzioni dei livelli occupazionali, salvo i casi di giustificato motivo oggettivo, nei 5 anni successivi alla concessione di aiuti di Stato.

     

    I nostri Uffici sono a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.