Sul sito del CONOE (Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali es animali esausti) sono state pubblicate le procedure che il Consorzio ha definito per l'applicazione in fattura e il versamento del contributo ambientale, che rappresenta una delle forme di finanziamento del Consorzio.

Il contributo è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al Conoe con cadenza trimestrale (entro il 30/4, 31/7, 31/10, 31/1, con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente).
Il contributo è a carico del produttore/importatore di oli e grassi vegetali ed animali ad uso alimentare destinati a diventare rifiuto, solo per le utenze professionali.
Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura "Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare  assolto".
Al contributo va applicata l'IVA al 22%.

La norma contempla alcune esclusioni dall'applicazione del contributo, per tipologia di oli e/o perché sotto una determinata soglia quantitativa. L’elenco che segnaliamo non è da ritenersi esaustivo:

  • OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA in confezioni fino a 5 lt, nel caso di confezioni superiori ai 5 lt deve essere dimostrato che l’impiego o la gestione dello stesso determinano la produzione di rifiuto
  • OLIO DI OLIVA VERGINE E OLIO DI OLIVA in confezioni fino a 5 lt
  • OLIO VEGETALE in confezioni di capacità uguale o inferiore ad 1 lt

Sono previste dal Conoe procedure differenziate di applicazione e riscossione del contributo, a seconda della tipologia di transazione e con la possibilità di sottoscrivere un accordo per lo spostamento del punto di prelievo (ad esempio dal produttore al commerciante all’ingrosso, oppure da produttore a grande utilizzatore, ecc..)

Nelle fasi successive alla prima immissione con applicazione del contributo, i soggetti coinvolti sono i confezionatori, commercianti all'ingrosso  e commercianti al dettaglio, che li cedono a utilizzatori professionali la cui attività dà luogo alla formazione di olio esausto (rifiuto). Per tali soggetti nelle fatture di vendita sarà sufficiente riportare la dicitura "Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", fatte salve le diverse diciture in caso di sottoscrizione di accordi per lo spostamento del punto di prelievo.
In caso di esportazione, in fattura si evidenzia "contributo CONOE non dovuto per esportazione".

È previsto inoltre:

  • un regime di rimborsi,
  • una procedura semplificata (percentuale forfettaria), che previene le procedure di rimborso, evitando a monte l'applicazione del contributo nei casi in cui non è dovuto, che si applica sempre nei casi di cessione a commercianti all'ingrosso di prodotto confezionato o a commercianti al dettaglio e si attua applicando il 30% del contributo. Nel caso di cessione a piccoli utilizzatori la procedura semplificata rappresenta la regola, tuttavia i piccoli utilizzatori possono richiedere l'applicazione del 100% del contributo e il conseguente eventuale avvio della procedura di rimborso.

Il primo versamento del contributo sarà quello relativo al trimestre luglio-agosto-settembre, da effettuare al Conoe entro il 31/10/2017.
Le eventuali richieste di rimborso o di conguaglio si inoltrano a Conoe  entro il 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le procedure definite dal Conoe sono scaricabili da questo link: www.conoe.it

CNA Servizi Forlì Cesena è a disposizione per le imprese che sono soggette a tale obbligo.