E’ infatti previsto che il padre lavoratore dipendente debba fruire di due giorni di congedo obbligatorio (nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio), che possono essere goduti anche in via non continuativa. La novità si applica, in via sperimentale, per il solo 2016. La precedente normativa (Riforma Fornero) prevedeva un giorno di congedo per i papà, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

E’ anche prorogato per tutto il 2016 il congedo facoltativo del padre, sempre di due giorni, da utilizzare in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria. La copertura di queste misure è pari a 24 milioni di euro, di cui 14 milioni arrivano da corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al decreto-legge 185/2008.

Per il congedo del padre lavoratore la domanda deve essere inoltrata online all’INPS.