Con una sua recentissima nota, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ai propri organi ispettivi alcune precisazioni in relazione alle richieste di autorizzazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro.

Tale fattispecie rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 4 L. 300/1970 (Stat. Lav.) poiché tale impianti soddisfano il primo dei requisiti previsti dal primo comma della menzionata norma, avendo il precipuo scopo di tutelare il patrimonio aziendale.

Infine, l’INL sottolinea – ai fini del rilascio del nulla osta – che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con l’impianto inserito, “non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale pertanto non vi sono motivi ostativi di rilascio del provvedimento autorizzativo“, il quale, pertanto, potrà (e dovrà) essere rilasciato celermente vista l’assenza di valutazioni istruttorie.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione può essere inoltrata all’Ispettorato territorialmente competente solo in caso di mancanza dell’accodo con la RSA/RSU (o per mancanza del raggiungimento dell’accordo o per assenza di alcuna rappresentanza sindacale).

Riferimento: INL, nota del 28 novembre 2017, n. 299