A partire da tale data potranno, dunque, essere autorizzate le sole ore di sospensione per Cigs che non eccedono il limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva.
Dal numero dei lavoratori distinti per orario contrattuale indicati nella domanda di concessione si ricava il valore delle ore lavorabili nell'unità produttiva per la durata del programma di Cigs. A tale valore si applica la percentuale dell'80% che costituisce il plafond delle ore autorizzabili il quale, essendo calcolato su un parametro fisso, non risente delle variazioni di organico che possono verificarsi nel corso della durata programma di Cigs.
Il limite delle ore di sospensione autorizzabili è applicabile alle domande di Cigs presentate dal 24 settembre 2017 e la verifica del rispetto di tale limite è demandato all'Inps.
Riferimento: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali circolare 28 agosto 2017, n. 16; art. 22 comma 4 D.lgs. n. 148/2015