Un primo significativo elemento di novità attiene alla platea dei soggetti che possono erogare il servizio sostitu-tivo di mensa, che è stata meglio precisata ed estesa e che ora include anche gli esercenti attività di agriturismo, nonché di vendita diretta – da parte di imprenditori agricoli – presso il proprio fondo o su suolo pubblico, presso mercati.

Un secondo elemento di novità riguarda il contesto d'uso. Sono stati infatti superati due dei principali vincoli contenuti nella precedente disciplina: l'uso del buono esclusivamente in giornata lavorativa e l'incumulabilità dei buoni all'atto della fruizione del servizio sostitutivo di mensa. Dal 9 settembre prossimo, l'utilizzo del buono non dovrà necessariamente avere luogo nel corso di una giornata lavorativa e potrà essere speso anche durante le giornate non lavorate, festive o feriali. Inoltre, sempre da tale data sarà legittimo spendere cumulativamente, fino a un massimo di 8, i buoni pasto maturati, presenti nel carnet cartaceo o sulla card magnetica. Riferimento: D.M. 7/6/2017 n. 122