La disciplina sanzionatoria di cui al decreto in oggetto entrerà in vigore a far data dal 17 01 2020 e risulta oltremodo pesante prevedendo infatti sanzioni amministrative molto elevate ( e diversificate a seconda della tipologia di violazione).

Si riporta – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – quanto previsto all’Art.3 comma 2)

“L’operatore che rilascia in modo accidentale f-gas fluorurati ad effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati ad effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione pecuniaria da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro.”

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