Premesso che l’Accordo Stato Regioni  ha individuato le attrezzature di lavoro (leggi al punto 1) per le quali è richiesta una specifica abilitazione di tutti gli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, si rammenta che entro il termine del 12 marzo 2015 va effettuato l’aggiornamento previsto per il riconoscimento della formazione pregressa alla data di entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013).

Il punto 9 dell’Accordo infatti riconosce il valore della formazione pregressa (lettera b),  c)), a condizione che sia integrata da apposito corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla di entrata in vigore dell’Accordo.

Ricordo che, in caso di mancato aggiornamento, entro il 12 marzo 2015, gli utilizzatori delle attrezzature indicate al successivo punto 1 dovranno essere sospesi dalla mansione ed effettuare il corso abilitante previsto dall’Accordo nella sua totalità.
Il corso da effettuarsi deve avere una durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici.

Detta formazione è specifica e non sostituisce la formazione obbligatoria per i lavoratori già prevista nei precedenti Accordi Stato – Regioni che attuano l’art. 37  del D.Lgs. 81/2008.

Per ultimo, l’abilitazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che  utilizzano le attrezzature elencate, compresi i Datori di Lavoro, componenti impresa familiare, lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti.